Valutazione preventiva ex art. 4, L. 300/1970
Sistema di rilevazione delle presenze con verifica di prossimità alla sede (geofence) — uso da dispositivo personale del dipendente
BOZZA da validare con il Consulente del Lavoro / legale. I dati tecnici sono stati verificati
sull'implementazione reale del software; la qualificazione giuridica (in particolare l'applicabilità
dell'art. 4, comma 2) è proposta e va confermata. I campi tra parentesi […]
sono da compilare a cura dell'azienda.
1. Titolare e oggetto della valutazione
Titolare del trattamento: [denominazione società datrice di lavoro],
sede legale […], P.IVA […], PEC/email […].
Eventuale DPO: [se nominato].
Oggetto: valutazione preventiva sulla riconducibilità del sistema di timbratura web con verifica di
prossimità alla sede tra gli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» di cui
all'art. 4, comma 2, L. 300/1970, e quindi sulla non necessità dell'accordo sindacale o
dell'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro previsti dal comma 1.
2. Descrizione tecnica dello strumento e del trattamento
Il dipendente accede, da un link personale, a una pagina web di timbratura (applicativo interno
«Registro Permessi», percorso /permessi/). Per registrare entrata/uscita:
- al momento in cui preme il pulsante, il browser rileva una sola volta la posizione del
dispositivo (rilevazione puntuale, non continuativa, attivata dall'azione dell'utente);
- le coordinate sono usate esclusivamente in quell'istante dal server per calcolare la sede
aziendale più vicina e la relativa distanza, confrontandole con le sedi censite e con un raggio
di prossimità (attualmente 150 metri);
- l'esito è la sola informazione «dentro/fuori sede»: viene registrato il verdetto, non la
posizione.
Dati effettivamente conservati per ogni timbratura: data e ora, tipo (entrata/uscita), sede
riconosciuta, distanza dalla sede, indicazione «Esterno/Smart» se fuori da ogni sede.
Dati NON conservati: le coordinate GPS (latitudine/longitudine) e l'accuratezza non vengono
memorizzate in alcuna tabella; sono scartate dopo il calcolo del verdetto.
Esclusioni rilevanti: nessun tracciamento continuo o in background; nessuna ricostruzione degli
spostamenti; nessun monitoraggio dell'attività lavorativa, della produttività o del rendimento; nessun
dato biometrico.
3. Finalità e base giuridica (GDPR)
- Finalità: rilevazione delle presenze e gestione del rapporto di lavoro (orario, retribuzione,
adempimenti di legge).
- Base giuridica: esecuzione del contratto di lavoro (art. 6.1.b GDPR) e adempimento di obblighi
di legge del datore (art. 6.1.c GDPR). Non il consenso, non valido per asimmetria nel rapporto
di lavoro.
- Principi applicati: minimizzazione e limitazione della conservazione (art. 5 GDPR), realizzati
tramite la non conservazione delle coordinate e la rilevazione one-shot.
4. Inquadramento ex art. 4 L. 300/1970 (proposta)
L'art. 4, comma 2, esclude dall'obbligo di accordo/autorizzazione gli strumenti «di registrazione degli
accessi e delle presenze». Si ritiene che lo strumento in esame vi rientri, perché:
- la sua unica finalità è registrare la presenza (entrata/uscita), non controllare l'attività;
- la posizione è usata solo per qualificare la presenza (sede sì/no) e non è conservata:
non se ne può ricavare un tracciato degli spostamenti del lavoratore;
- la rilevazione è puntuale e su iniziativa del dipendente (solo all'atto della timbratura),
non sistematica né occulta.
Ne discende, in via interpretativa, la non necessità di accordo sindacale o autorizzazione ex
comma 1. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adeguata informazione al lavoratore (art. 4, comma 3)
e di informativa privacy (art. 13 GDPR), assolto con l'apposita informativa già predisposta.
Riferimenti: art. 4 L. 300/1970 (come riformato dal D.Lgs 151/2015); Reg. UE 2016/679 (artt. 5, 6, 13);
provvedimenti del Garante in materia di geolocalizzazione dei lavoratori (principio di minimizzazione e
divieto di tracciamento non necessario).
5. Misure di garanzia adottate
| Misura | Stato |
| Rilevazione posizione una tantum, su azione dell'utente | Implementata |
| Coordinate non conservate (solo verdetto sede/distanza) | Implementata |
| Nessun tracciamento in background / nessun monitoraggio attività | Implementata |
| Informativa ex art. 13 GDPR resa disponibile in fase di timbratura | Implementata — da consegnare con prova |
| Accesso ai dati limitato all'ufficio del personale | [confermare] |
| Conservazione dei dati presenze per [5] anni | [confermare policy] |
| Raggio di prossimità contenuto (150 m) per non geolocalizzare fuori sede | Implementata |
6. Conclusione (proposta, da validare)
Lo strumento è qualificabile come sistema di registrazione delle presenze ex art. 4, comma 2,
L. 300/1970 e, come configurato (rilevazione puntuale, geofence, nessuna conservazione delle coordinate),
non necessita di accordo sindacale né di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Sono assolti gli
obblighi di informazione (art. 4, comma 3) e di informativa privacy (art. 13 GDPR).
7. Quesiti al Consulente del Lavoro / legale
a) Si conferma l'inquadramento nell'art. 4, comma 2 (registrazione presenze) e quindi la non
necessità di accordo/autorizzazione?
b) In via prudenziale, si ritiene comunque opportuno stipulare un accordo con le RR.SS.AA./RSU o
richiedere l'autorizzazione all'Ispettorato territoriale?
c) È necessaria una valutazione d'impatto (DPIA, art. 35 GDPR) considerata l'eliminazione
della conservazione delle coordinate?
d) Si confermano i tempi di conservazione dei dati presenze e l'adeguatezza del raggio di
prossimità impostato?
Data e luogo
[…]
Il Titolare del trattamento
[firma]
Per validazione — Consulente del Lavoro
[firma]
Documento interno predisposto come bozza tecnica.
I fatti tecnici (rilevazione one-shot, non conservazione delle coordinate, dati registrati) sono verificati
sull'applicativo. La qualificazione giuridica è soggetta a validazione professionale.