Valutazione preventiva ex art. 4, L. 300/1970

Sistema di rilevazione delle presenze con verifica di prossimità alla sede (geofence) — uso da dispositivo personale del dipendente
BOZZA da validare con il Consulente del Lavoro / legale. I dati tecnici sono stati verificati sull'implementazione reale del software; la qualificazione giuridica (in particolare l'applicabilità dell'art. 4, comma 2) è proposta e va confermata. I campi tra parentesi […] sono da compilare a cura dell'azienda.

1. Titolare e oggetto della valutazione

Titolare del trattamento: [denominazione società datrice di lavoro], sede legale […], P.IVA […], PEC/email […]. Eventuale DPO: [se nominato].

Oggetto: valutazione preventiva sulla riconducibilità del sistema di timbratura web con verifica di prossimità alla sede tra gli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» di cui all'art. 4, comma 2, L. 300/1970, e quindi sulla non necessità dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro previsti dal comma 1.

2. Descrizione tecnica dello strumento e del trattamento

Il dipendente accede, da un link personale, a una pagina web di timbratura (applicativo interno «Registro Permessi», percorso /permessi/). Per registrare entrata/uscita:

Dati effettivamente conservati per ogni timbratura: data e ora, tipo (entrata/uscita), sede riconosciuta, distanza dalla sede, indicazione «Esterno/Smart» se fuori da ogni sede. Dati NON conservati: le coordinate GPS (latitudine/longitudine) e l'accuratezza non vengono memorizzate in alcuna tabella; sono scartate dopo il calcolo del verdetto.

Esclusioni rilevanti: nessun tracciamento continuo o in background; nessuna ricostruzione degli spostamenti; nessun monitoraggio dell'attività lavorativa, della produttività o del rendimento; nessun dato biometrico.

3. Finalità e base giuridica (GDPR)

4. Inquadramento ex art. 4 L. 300/1970 (proposta)

L'art. 4, comma 2, esclude dall'obbligo di accordo/autorizzazione gli strumenti «di registrazione degli accessi e delle presenze». Si ritiene che lo strumento in esame vi rientri, perché:

Ne discende, in via interpretativa, la non necessità di accordo sindacale o autorizzazione ex comma 1. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adeguata informazione al lavoratore (art. 4, comma 3) e di informativa privacy (art. 13 GDPR), assolto con l'apposita informativa già predisposta.

Riferimenti: art. 4 L. 300/1970 (come riformato dal D.Lgs 151/2015); Reg. UE 2016/679 (artt. 5, 6, 13); provvedimenti del Garante in materia di geolocalizzazione dei lavoratori (principio di minimizzazione e divieto di tracciamento non necessario).

5. Misure di garanzia adottate

MisuraStato
Rilevazione posizione una tantum, su azione dell'utenteImplementata
Coordinate non conservate (solo verdetto sede/distanza)Implementata
Nessun tracciamento in background / nessun monitoraggio attivitàImplementata
Informativa ex art. 13 GDPR resa disponibile in fase di timbraturaImplementata — da consegnare con prova
Accesso ai dati limitato all'ufficio del personale[confermare]
Conservazione dei dati presenze per [5] anni[confermare policy]
Raggio di prossimità contenuto (150 m) per non geolocalizzare fuori sedeImplementata

6. Conclusione (proposta, da validare)

Lo strumento è qualificabile come sistema di registrazione delle presenze ex art. 4, comma 2, L. 300/1970 e, come configurato (rilevazione puntuale, geofence, nessuna conservazione delle coordinate), non necessita di accordo sindacale né di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Sono assolti gli obblighi di informazione (art. 4, comma 3) e di informativa privacy (art. 13 GDPR).

7. Quesiti al Consulente del Lavoro / legale

a) Si conferma l'inquadramento nell'art. 4, comma 2 (registrazione presenze) e quindi la non necessità di accordo/autorizzazione?
b) In via prudenziale, si ritiene comunque opportuno stipulare un accordo con le RR.SS.AA./RSU o richiedere l'autorizzazione all'Ispettorato territoriale?
c) È necessaria una valutazione d'impatto (DPIA, art. 35 GDPR) considerata l'eliminazione della conservazione delle coordinate?
d) Si confermano i tempi di conservazione dei dati presenze e l'adeguatezza del raggio di prossimità impostato?
Data e luogo

[…]
Il Titolare del trattamento

[firma]
Per validazione — Consulente del Lavoro

[firma]

Documento interno predisposto come bozza tecnica. I fatti tecnici (rilevazione one-shot, non conservazione delle coordinate, dati registrati) sono verificati sull'applicativo. La qualificazione giuridica è soggetta a validazione professionale.